DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Denominazione

L’Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» è riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 510/2006 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Tipologie di frutto

L’Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» designa pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.
L’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» è rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:
– tondo liscio;
– costoluto;
– cherry (o ciliegino).
Nome: Pomodoro di Pachino.

Caratteristiche
Le principali caratteristiche del «Pomodoro di Pachino» sono le seguenti:
– polpa soda;
– cavità placentare piccola;
– elevato contenuto zuccherino, determinato da una quantità di solidi solubili maggiore di 4,5 brix.

Zona di produzione

La zona di produzione I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l’intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (prov. di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli: Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.
Tale zona è cosi delimitata:
dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l’area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino–Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.
Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino – Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all’incrocio con la strada provinciale Agliastro – Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale N. 22 Pachino – Ispica. La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L’area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panse Saline e si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino – Marza.
La strada provinciale 44 si percorre fino all’incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali – Marza).
Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali – Marza) si percorre fino al Km VII/6, all’incrocio con la strada lannuzzo che costeggia l’omonimo canale di bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimità della foce Vecchio al Km 5,50 della strada provinciale 67strada provinciale 67.

Prova dell’origine

Il «Pomodoro di Pachino» è prodotto in un particolare areale caratterizzato da temperature elevate e da una quantità totale di radiazione globale, mediata sull’intero anno solare, la più elevata del Continente europeo (elaborazione dati provenienti dai satelliti Land sat e Meteosat). La vicinanza del mare determina una mitigazione del clima ed una scarsa frequenza delle gelate invernali – primaverili.
Tale insieme di fattori ha determinato lo sviluppo delle colture sotto serra che abbinato alla qualità dell’acqua di irrigazione, caratterizzata da una salinità compresa tra 1.000 e 10.000 ms., determina per i produttori di quella particolare area geografica delle scelte colturali obbligate, e nel contempo, le peculiari qualità organolettiche del «Pomodoro di Pachino».
La rintracciabilità del prodotto è garantita dal fatto che i produttori del «Pomodoro di Pachino» devono iscrivere i terreni in un apposito elenco e sono tenuti a presentare all’Organismo di controllo annualmente una denuncia di produzione.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in un apposito elenco e presentare una denuncia annuale di prodotto lavorato.

Metodo di Coltivazione

La coltivazione della Indicazione Geografica Protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura può essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualità, seguendo le seguenti fasi:
– il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si può effettuare tutto l’anno;
– la densità di impianto è di n. da 1,5 – 5 piante per m2;
– le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall’Osservatorio per le malattie delle piante. E’ consentito l’uso di piante innestate;
– durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell’asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;
– è ammessa l’operazione colturale di cimatura;
– l’irrigazione è effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualità dell’acqua è caratterizzata da una salinità elevata, con una conducibilità elettrica che varia da 1.000 a 10.000 µs.
– l’impollinazione può essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; è vietato l’uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;
La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
– pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha;
– pomodoro costoluto: ton 90/Ha;
– pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha;
Non sono ammessi, per le produzioni I.G.P. «Pomodoro di Pachino» coltivazioni fuori suolo.

Legame
Il pomodoro è il prodotto tipico della orticoltura Pachinese. Le prime coltivazioni risalgono al 1925 localizzate lungo la fascia costiera in quelle aziende che disponevano di acqua di irrigazione da pozzi freatici.
Da queste prime esperienze si constatò che l’ortaggio coltivato in tal areale entrava in produzione con un anticipo di circa 15-20 giorni rispetto ad altre zone di produzione.
Tuttavia, l’interesse verso tale coltivazione era limitato dalla diffusa coltivazione della vite. Intorno agli anni 50, le coltivazioni di pomodoro si estesero su più ampie superfici localizzate sempre lungo la fascia costiera, utilizzando delle tecniche di forzatura e di difesa della coltura allo stato primordiale. Infatti, l’ambiente della fascia costiera, malgrado i particolari termometrici favorevoli, è soggetto ad eccezionali cadute istantanee di temperature e sbalzi termici tra il giorno e la notte che hanno talvolta causato la distruzione di intere coltivazioni orticole.
Gli apprestamenti di protezione più diffusi erano la copertura individuale delle singole piante con cladodi di ficodindia o tegole o coperture plurime con stuoie fatte con ristoppie intessute con filo di ferro ed animate da canne.
Agli inizi degli anni `60 si assiste alla nascita delle prime serre realizzate con capanne di canna comune e ricoperte con film di polietilene. Negli anni successivi le serre furono realizzate con strutture sempre più consistenti ed al posto delle canne vennero utilizzati pali di castagno ed una intelaiatura in legno di abete. La coltura protetta è, pertanto, da considerare la risultante di un processo di evoluzione iniziato in maniera primordiale e quasi naturale per anticipare la coltivazione e la raccolta del pomodoro.
La profonda crisi della viticoltura degli anni `70 portò ad una rapida riconversione di molte aree alla serricoltura ed alla nascita delle prime forme associative che iniziarono la commercializzazione del prodotto con l’indicazione della zona di origine «Pachino».
Le tecniche colturali sono migliorate grazie all’uso di moderni sistemi di irrigazione localizzata e cominciarono ad affermare le serre metalliche zincate.
Il «Pomodoro di Pachino» ha così acquisito nel tempo sui mercati nazionali ed esteri una diffusa reputazione legata alle spiccate caratteristiche qualitative dei frutti.
Le particolari condizioni pedo climatiche della zona di produzione conferiscono al prodotto tali caratteristiche qualitative che unite alle tecniche di produzione adottate dai produttori rendono tale coltura caratteristica di quella area geografica.
Le qualità del Pomodoro di Pachino sono legate ai caratteri intrinseci che lo contraddistinguono: il sapore, la consistenza della polpa, la lucentezza del frutto, la consistenza e la lunga durata post-raccolta; requisiti ravvisati dal consumatore che cerca sul mercato il Pomodoro di Pachino acclarando una notorietà ed una reputazione sia in Italia che all’Estero.

Struttura di controllo

Nome: SoCert – Società di Certificazione S.r.l.
Sede legale Via Brigata Verona n.19 – 90144 Palermo;
Sede operativa Via Gorizia n. 9 40068 San Lazzaro di Savena (Bo)

Etichettatura e confezionamento

All’atto dell’immissione al consumo il «Pomodoro di Pachino» deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino il peso di 10 Kg di peso netto. I frutti devono essere disposti in un solo strato, tranne per le tipologie ciliegino e grappolo che possono essere disposti in più strati, e sugli imballaggi deve essere apposta una copertura tale da impedire l’estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. E’ ammessa, altresì, l’immissione al consumo in confezioni aperte purché i singoli frutti siano identificati con l’apposizione di etichette adesive che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino»; nel caso della tipologia di pomodori commercializzati a grappolo al posto delle etichette adesive sono ammesse delle clips che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino; in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull’etichettatura da riportare sugli imballaggi, così come di seguito riportati.

Le confezioni utilizzate per la vendita (vaschette e vassoi) vengono scelte annualmente dal Consorzio di Tutela, previa ricerca di mercato sulle tipologie, materiale usato, rispetto dell’ambiente, rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e tecniche di sigillatura.
Il contenuto di ciascun imballaggio e confezione deve essere omogeneo, cioè contenere pomodori provenienti della stessa varietà, tipologia, categoria e calibro ed i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda maturazione e colorazione.

Gli imballaggi e le confezioni devono essere identificate con la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e devono riportare il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, le caratteristiche commerciali: categoria, peso del collo, ed il logo identificativo della I.G.P: «Pomodoro di Pachino» (vedasi logo) raffiguranti il disegno dell’isola di Sicilia con un cerchio nell’estrema punta dove è ubicata la zona di produzione del «Pomodoro di Pachino». Ha la forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura Pomodoro di Pachino inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell’isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull’estrema punta in basso.
Il logo reca nella zona più bassa la scritta I.G.P. di coloro paglierino Pantone 607 CVC.

Adempimenti

L’accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all’art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
I produttori dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall’Organismo di controllo con l’indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.
L’Organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco di cui sopra.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.
Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di Ottobre, delle quantità prodotte nell’annata agraria precedente compresa tra il primo Ottobre ed il 30 Settembre
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.
Annualmente i condizionatori e confezionatori sono tenuti a presentare una denuncia di prodotto lavorato entro il mese di Ottobre, delle quantità commercializzate nell’annata agraria compresa tra il primo Ottobre ed il 30 Settembre.

Caratteristiche al consumo

All’atto dell’immissione al consumo i pomodori I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all’art. 2, i frutti devono appartenere alle categoria merceologiche di extra e prima e devono essere:
– interi;
– di aspetto fresco;
– sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);
– puliti, privi di sostanze estranee visibili;
– privi di odori e/o sapori estranei.

Designazione e presentazione

L’immissione al consumo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo le modalità di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. «Pomodoro di Pachino», deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino il peso di 10 Kg di peso netto.
I frutti devono essere disposti in un solo strato, tranne per le tipologie ciliegino e grappolo che possono essere disposti in più strati, e sulle confezioni deve essere apposto una chiusua (sigillo di garanzia) che impedisca l’estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.
Tale copertura deve riportare il logo dell’IGP “Pomodoro di Pachino”, il logo comunitario identificativo dell’IGP e la dicitura Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE 510/2006.
E’ ammessa, altresì, l’immissione al consumo in confezioni aperte purché i singoli frutti siano identificati con l’apposizione di etichette adesive che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino»; nel caso della tipologia di pomodori commercializzati a grappolo al posto delle etichette adesive sono ammesse delle clips che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino; in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull’etichettatura da riportare sugli imballaggi, così come di seguito riportati.
Le confezioni utilizzate per la vendita (vaschette e vassoi) vengono scelte annualmente dal Consorzio di Tutela, previa ricerca di mercato sulle tipologie, materiale usato, rispetto dell’ambiente, rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e tecniche di sigillatura.

Gli imballaggi e le confezioni devono essere identificate con la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e devono riportare il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, le caratteristiche commerciali: categoria, peso del collo, ed il logo identificativo della I.G.P: «Pomodoro di Pachino» (vedasi logo) raffiguranti il disegno dell’isola di Sicilia con un cerchio nell’estrema punta dove è ubicata la zona di produzione del «Pomodoro di Pachino». Ha la forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura Pomodoro di Pachino inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell’isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull’estrema punta in basso.
Il logo reca nella zona più bassa la scritta I.G.P. di coloro paglierino Pantone 607 CVC.
Il contenuto di ciascun imballaggio e confezione deve essere omogeneo, cioè contenere pomodori provenienti della stessa varietà, tipologia, categoria e calibro ed i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda maturità e colorazione.
Gli imballaggi e le confezioni devono essere identificate con la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e devono riportare il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, le caratteristiche commerciali: categoria, peso del collo, ed il logo identificativo della I.G.P: «Pomodoro di Pachino» (vedasi logo) raffiguranti il disegno dell’isola di Sicilia con un cerchio nell’estrema punta dove è ubicata la zona di produzione del «Pomodoro di Pachino». Ha la forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura Pomodoro di Pachino inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell’isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull’estrema punta in basso.
Il logo reca nella zona più bassa la scritta I.G.P. di coloro paglierino Pantone 607 CVC.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato l’I.G.P. «Pomodoro di Pachino», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l’apposizione del logo comunitario, a condizione che:
– gli utilizzatori dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell’I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. Il Consorzio può delegare la struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del Reg. (CE) 510/2006, ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso dell’I.G.P. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all’attuazione del Reg. (CE) 510/2006.
Previa autorizzazione da parte del Consorzio di tutela riconosciuto o, in sua assenza, del MiPAAF, non è aprioristicamente vietato fare riferimento, al di fuori della lista degli ingredienti, all’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» quand’anche utilizzato insieme ad altri appartenenti alla stessa categoria merceologica.
Il riferimento all’I.G.P. «Pomodoro di Pachino», secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato non necessita dell’autorizzazione del Consorzio di tutela o, in mancanza, del MiPAAF.

Adempimenti

L’accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all’art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
I produttori dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall’Organismo di controllo con l’indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.
L’Organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco di cui sopra.
Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

Controlli

L’accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, per l’applicazione del presente Disciplinare di produzione è svolta da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006.Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di ottobre, delle quantità prodotte nell’annata agraria precedente compresa tra il 1° ottobre e il 30 settembre.
Le strutture di condizionamento e confezionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate.
Annualmente i condizionatori e confezionatori sono tenuti a presentare una denuncia di prodotto lavorato entro il mese di ottobre, delle quantità commercializzate nell’annata agraria precedente compresa tra il 1° ottobre e il 30 settembre

Etichettatura e confezionamento

L’immissione al consumo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo le modalità di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. «Pomodoro di Pachino», deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino il peso di 10 Kg di peso netto.
Su ogni confezione deve essere apposta una chiusura (sigillo di garanzia) che impedisca l’estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Tale chiusura deve riportare logo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino», il logo comunitario identificativo dell’I.G.P. e la dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell’art.10 del Reg. (CE) 510/2006”
E’ ammessa, altresì, l’immissione al consumo in confezioni aperte purché i singoli frutti siano identificati con l’apposizione di etichette adesive che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino»; nel caso della tipologia di pomodori commercializzati a grappolo al posto delle etichette adesive sono ammesse delle clips che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino; in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull’etichettatura da riportare sugli imballaggi, così come di seguito riportati.
Il contenuto di ciascun imballaggio e confezione deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varietà o tipologia di frutti, categoria e calibro. Inoltre i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione.
Le confezioni devono essere identificate con la seguente dicitura:
I.G.P., anche per esteso, «Pomodoro di Pachino».
Ogni confezione deve recare la natura del prodotto («pomodori» o «pomodori a grappolo» e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall’esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi “cherry o ciliegino”, a grappolo o no).
Sulle confezioni deve essere altresì riportato:
– il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;
– il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o speditore;
– le caratteristiche commerciali: categoria,
calibro (in caso di calibrazione) o, ove del caso, l’indicazione “non calibrati”, peso netto della confezione;
– la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;
– il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) 1898/2006.
Per quanto non esplicitamente sopra riportato, si rimanda alle norme di commercializzazione applicabile ai pomodori.
I caratteri con cui è indicata la dicitura I.G.P. «Pomodoro di Pachino» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e raggruppati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riportati cosi da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.